Descrizione
Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi in provincia di Trento (L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 e regolamento di attuazione D.P.P. del 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg), sono le seguenti:
1) La raccolta dei funghi è ammessa:
a) in quantità non superiore a tre chilogrammi al giorno per persona;
b) dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
c) previa presentazione al Comune interessato di apposita denuncia ed effettuazione del pagamento al Comune di una somma commisurata al periodo di raccolta.
2) Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento della somma i residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia di Trento.
3) I funghi devono essere puliti sul posto e trasportati in contenitori rigidi e forati, ed è vietato danneggiare o distruggere i funghi.
4) All’interno del territorio del Parco la raccolta dei funghi è consentita solo ai residenti in provincia di Trento.